Art. 3.
 
   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 5.500 milioni per l'anno 1991.
   2. A1la  copertura  del  predetto  onere  si  fa  fronte  mediante
riduzione di lire 5.500 milioni dal fondo globale iscritto per l'anno
1991 al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera l).
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 29 agosto 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 agosto
1991.