Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1991. 2. A1la copertura del predetto onere si fa fronte mediante riduzione di lire 5.500 milioni dal fondo globale iscritto per l'anno 1991 al capitolo n. 29832, elenco n. 4, lettera l). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 29 agosto 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 agosto 1991.