Art. 10. 1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo e' sottoposto alle seguenti prescrizioni: a) quando l'appostamento comporta modificazioni del terreno e preparazioni di sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del conduttore agricolo; b) i bossoli delle cartucce, i contenitori di munizioni, eventuali rifiuti devono essere asportati al termine di ogni giornata; c) la preparazione del sito con frasche e rami non puo' essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, ne' con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61; d) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o di altre colture arboree; e) i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo.