Art. 10.
 
   1.  L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo e' sottoposto
alle seguenti prescrizioni:
    a) quando l'appostamento comporta  modificazioni  del  terreno  e
preparazioni  di  sito, il cacciatore deve richiedere il consenso del
conduttore agricolo;
    b)  i  bossoli  delle  cartucce,  i  contenitori  di   munizioni,
eventuali   rifiuti  devono  essere  asportati  al  termine  di  ogni
giornata;
    c) la preparazione del sito con frasche e rami  non  puo'  essere
effettuata  mediante  taglio  di  piante  da  frutto  o  comunque  di
interesse economico, a meno  che  non  si  tratti  di  residui  della
potatura,  ne'  con  uso  di  parti di piante appartenenti alla flora
spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974,  n.
61;
    d)  la  collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale
da non comportare, per effetto dello  sparo,  il  danneggiamento  dei
frutteti, vigneti o di altre colture arboree;
    e)  i danni provocati alle coltivazioni od agli impianti agricoli
devono essere  risarciti  dal  cacciatore  che  li  ha  cagionati  al
proprietario o al conduttore agricolo.