Art. 11.
 
   1. E' vietato a chiunque:
    a)  l'esercizio  venatorio  in  forma  vagante  nei  territori in
attualita' di coltivazione;
    b) la posta serale e mattutina alla beccaccia  nonche'  la  posta
serale alla lepre;
    c)  l'uso  di  qualsiasi  tipo  di  pastura  ad  ogni  specie  di
selvaggina;
    d)  la  caccia  da  appostamento,  sotto  qualsiasi   forma,   al
beccaccino;
    e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o
nella  maggior  parte, da neve nonche' negli stagni, paludi e specchi
d'acqua artificiali anche  solo  parzialmente  gelati  e  su  terreni
allagati da piene di fiume;
    f)  l'esercizio  venatorio  nei  terreni  e  boschi  distrutti  o
danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6,  lettera  d),  della
legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;
    g)  l'esercizio  venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura,
nelle oasi di protezione, nonche'  nei  parchi  e  riserve  naturali,
istituiti   con  legge  nazionale  e/o  regionale  e  nelle  zone  di
importanza  naturalistica  del  litorale   romano   individuate   con
deliberazione del 20 marzo 1990, n. 1196;
    h)  l'esercizio  venatorio in acque marine antistanti il litorale
laziale;
    i) usare  richiami  vivi  e  richiami  acustici  a  funzionamento
meccanico,   elettromeccanico   od   elettromagnetico,  con  o  senza
amplificazione di suono;
    l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati;
    m)  l'esercizio  venatorio  nelle  zone  adibite,  a  cura  delle
amministrazioni  provinciali,  alla  protezione  ed  al rifugio della
fauna sia stanziale che migratoria e segnalate  da  apposite  tabelle
perimetrali.
   2.   E'   altresi'  vietato  l'esercizio  venatorio  nella  fascia
territoriale posta all'interno del G.R.A. (Grande  raccordo  anulare)
di Roma.
   3.  E'  fatto  obbligo  ad ogni cacciatore raccogliere di volta in
volta i bossoli  delle  cartucce  ed  eventuali  propri  rifiuti,  da
smaltire in conformita' con le norme vigenti.