Art. 11. 1. E' vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualita' di coltivazione; b) la posta serale e mattutina alla beccaccia nonche' la posta serale alla lepre; c) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina; d) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; e) l'esercizio venatorio quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte, da neve nonche' negli stagni, paludi e specchi d'acqua artificiali anche solo parzialmente gelati e su terreni allagati da piene di fiume; f) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5; g) l'esercizio venatorio nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, nonche' nei parchi e riserve naturali, istituiti con legge nazionale e/o regionale e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano individuate con deliberazione del 20 marzo 1990, n. 1196; h) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale; i) usare richiami vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono; l) usare munizione spezzata per la caccia agli ungulati; m) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali. 2. E' altresi' vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del G.R.A. (Grande raccordo anulare) di Roma. 3. E' fatto obbligo ad ogni cacciatore raccogliere di volta in volta i bossoli delle cartucce ed eventuali propri rifiuti, da smaltire in conformita' con le norme vigenti.