Art. 12.
 
   1.  Ai  trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge
si applicano le sanzioni previste dall'articolo  31  della  legge  27
dicembre 1977, n. 968.
   2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall'articolo 31
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista
dalla lettera n) di detto articolo.