Art. 12. 1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. 2. Per le violazioni non espressamente richiamate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si applica la sanzione prevista dalla lettera n) di detto articolo.