Art. 13. 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, vigono 1e norme di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e le disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, purche' non in contrasto con la citata legge 27 dicembre 1977, n. 968.