Art. 13.
 
   1.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente calendario
venatorio, vigono 1e norme di cui alla legge  27  dicembre  1977,  n.
968,  e  le  disposizioni  del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e
successive modificazioni, purche' non  in  contrasto  con  la  citata
legge 27 dicembre 1977, n. 968.