Art. 14.
 
   1.  Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano
anche alle aziende faunistico-venatorie  in  quanto  compatibili  con
l'indirizzo faunistico delle stesse.
   2.  Il  solo  prelievo  della selvaggina che determina l'indirizzo
faunistico dell'azienda e' regolato, per quanto  concerne  il  numero
dei   capi   da   abbattere,  dai  piani  di  abbattimento  approvati
dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2  della  legge
14 settembre 1982, n. 40.