Art. 14. 1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse. 2. Il solo prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda e' regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 settembre 1982, n. 40.