Art. 4.
 
   1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo  3,
l'esercizio  venatorio  e'  consentito nei periodi e per le specie di
selvaggina di seguito indicati:
   a) specie  cacciabili  dal  15  settembre  al  30  dicembre  1991:
allodola,   alzavola,   beccaccia,  beccaccino,  canapiglia,  cesena,
codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia grigia,  fagiano,
fischione,  folaga,  frullino,  gallinella  d'acqua,  germano  reale,
ghiandaia,  lepre  comune,  marzaiola,  merlo,  mestolone,   moretta,
moriglione,  passera  mattugia,  passero,  pavoncella, pernice rossa,
quaglia,  starna,  storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e
volpe. La caccia alla specie cinghiale, con  esclusione  dei  giovani
dell'anno  con manto striato, e' consentita dal 2 novembre 1991 al 30
gennaio 1992. Per il periodo dal 2 al 30 gennaio 1992  (compreso)  le
amministrazioni   provinciali  possono  regolamentare  la  caccia  al
cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le
zone e le modalita' di battuta. Il provvedimento di  regolamentazione
deve  essere  adottato  e  reso  pubblico  entro  il 2 novembre 1991.
L'esercizio venatorio alle specie di cui  alla  presente  lettera  e'
consentito  da  appostamento fisso, gia' esistente, o da appostamento
temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani;
    b) specie cacciabili dal 1› gennaio al 30 gennaio 1992: allodola,
alzavola,  beccaccia,   beccaccino,   canapiglia,   cesena,   codone,
colombaccio,   cornacchia   grigia,   fischione,   folaga,  frullino,
gallinella d'acqua, germano  reale,  marzaiola,  mestolone,  moretta,
moriglione,  passera  mattugia,  passero,  pavoncella,  storno, tordo
bottaccio, tordo sassello e volpe.
   c)  specie  cacciabili  dal  1›  febbraio  al  27  febbraio  1992:
alzavola,  cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione,
marzaiola,  mestolone,  passera  mattugia,  passero,  storno,   tordo
bottaccio, tordo sassello e volpe.
   2.  L'esercizio  venatorio alle specie di cui alle lettere b) e c)
del precedente  comma  e'  consentito  da  appostamento  fisso,  gia'
esistente,  o  temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del
cane da ferma.
   3. Dal 1› gennaio al 27 febbraio 1992  (compreso),  il  presidente
della  giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le
modalita', l'uso dei cani da cerca e da seguito per  la  caccia  alla
volpe  esclusivamente  nei territori liberi alla caccia, da destinare
alle azioni di ripopolamento di selvaggina.
   4. Le  amministrazioni  provinciali  controllano  la  riproduzione
delle  specie animali di cui ai precedenti commi affinche' le stesse,
in caso di eccessiva moltiplicazione, non arrechino danni gravi  alle
colture  agricole,  al  patrimonio  faunistico  ed alla piscicoltura,
alterando l'equilibrio naturale.
   5. Tale controllo deve  essere,  comunque,  attuato  da  personale
tecnico  appositamente  incaricato  e  con  l'uso di mezzi selettivi,
sentito  il  parere  dell'istituto  nazionale   di   biologia   della
selvaggina.
   6.  Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle
effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite
norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle
amministrazioni  provinciali  competenti  per  territorio,  le  quali
provvedono  al  controllo  delle  operazioni  da  altri effettuate. I
predetti  programmi   annuali   predisposti   dalle   amministrazioni
provinciali  devono  essere comunicati preventivamente e comunque non
oltre il 31 gennaio 1992 alla Regione Lazio, assessorato agricoltura,
foreste, caccia e pesca.
   7. Entro il  30  settembre  1991  le  amministrazioni  provinciali
presentano alla Regione, assessorato all'agricoltura, foreste, caccia
e   pesca,  una  relazione  conclusiva  sulle  azioni  di  immissione
realizzate nel periodo 1› luglio 1990-30 giugno 1991.
   8.  Per il biennio 1991 e 1992 e' vietata sul territorio regionale
qualsiasi immissione della specie cinghiale.