Art. 4. 1. Durante la stagione venatoria di cui al precedente articolo 3, l'esercizio venatorio e' consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicati: a) specie cacciabili dal 15 settembre al 30 dicembre 1991: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, coniglio selvatico, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, ghiandaia, lepre comune, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, pernice rossa, quaglia, starna, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e volpe. La caccia alla specie cinghiale, con esclusione dei giovani dell'anno con manto striato, e' consentita dal 2 novembre 1991 al 30 gennaio 1992. Per il periodo dal 2 al 30 gennaio 1992 (compreso) le amministrazioni provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale stabilendone, per il territorio di competenza, i giorni, le zone e le modalita' di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve essere adottato e reso pubblico entro il 2 novembre 1991. L'esercizio venatorio alle specie di cui alla presente lettera e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o da appostamento temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio dei cani; b) specie cacciabili dal 1 gennaio al 30 gennaio 1992: allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, passera mattugia, passero, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe. c) specie cacciabili dal 1 febbraio al 27 febbraio 1992: alzavola, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, marzaiola, mestolone, passera mattugia, passero, storno, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe. 2. L'esercizio venatorio alle specie di cui alle lettere b) e c) del precedente comma e' consentito da appostamento fisso, gia' esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane da ferma. 3. Dal 1 gennaio al 27 febbraio 1992 (compreso), il presidente della giunta provinciale ha facolta' di autorizzare, stabilendone le modalita', l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina. 4. Le amministrazioni provinciali controllano la riproduzione delle specie animali di cui ai precedenti commi affinche' le stesse, in caso di eccessiva moltiplicazione, non arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale. 5. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina. 6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere inserita nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1992 alla Regione Lazio, assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca. 7. Entro il 30 settembre 1991 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione, assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1 luglio 1990-30 giugno 1991. 8. Per il biennio 1991 e 1992 e' vietata sul territorio regionale qualsiasi immissione della specie cinghiale.