Art. 5. 1. Il Presidente della Giunta regionale puo' vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, tra quelle specificate al precedente articolo 4, per importanti e mo- tivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamita'. 2. Per esigenze di coordinamento con le altre regioni, il Presidente della Giunta regionale puo' modificare con proprio decreto il presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili e alle giornate di caccia, anche in modo differenziato per territori provinciali.