Art. 5.
 
   1. Il Presidente della Giunta regionale puo' vietare o ridurre  la
caccia  per  periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina,
tra quelle specificate al precedente articolo 4, per importanti e mo-
tivate  ragioni  connesse   alla   consistenza   faunistica   o   per
sopravvenute   particolari   condizioni   ambientali,   stagionali  e
climatiche o per malattie od altre calamita'.
   2.  Per  esigenze  di  coordinamento  con  le  altre  regioni,  il
Presidente della Giunta regionale puo' modificare con proprio decreto
il  presente calendario venatorio, in ordine alle specie cacciabili e
alle giornate di caccia, anche in modo  differenziato  per  territori
provinciali.