Art. 7. 1. L'esercizio venatorio e' consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono gia' stati adeguati: dal 15 settembre al 29 settembre 1991 dalle ore 6,05 al tramonto; dal 30 settembre al 15 ottobre 1991 dalle ore 5,25 al tramonto; dal 16 ottobre al 31 ottobre 1991 dalle ore 5,45 al tramonto; dal 1 novembre al 15 novembre 1991 dalle ore 6 al tramonto; dal 16 novembre al 30 novembre 1991 dalle ore 6,20 al tramonto; dal 1 dicembre al 15 dicembre 1991 dalle ore 6,35 al tramonto; dal 16 dicembre al 31 dicembre 1991 dalle ore 6,40 al tramonto; dal 1 gennaio al 15 gennaio 1992 dalle ore 6,40 al tramonto; dal 16 gennaio al 31 gennaio 1992 dalle ore 6,40 al tramonto; dal 1 febbraio al 15 febbraio 1992 dalle ore 6,25 al tramonto; dal 16 febbraio al 27 febbraio 1992 dalle ore 6,10 al tramonto.