Art. 7.
 
   1. L'esercizio  venatorio  e'  consentito  secondo  gli  orari  di
seguito  indicati,  che,  relativamente  al periodo in cui vige l'ora
legale, sono gia' stati adeguati:
    dal 15 settembre al 29 settembre 1991 dalle ore 6,05 al tramonto;
    dal 30 settembre al 15 ottobre 1991 dalle ore 5,25 al tramonto;
    dal 16 ottobre al 31 ottobre 1991 dalle ore 5,45 al tramonto;
    dal 1› novembre al 15 novembre 1991 dalle ore 6 al tramonto;
    dal 16 novembre al 30 novembre 1991 dalle ore 6,20 al tramonto;
    dal 1› dicembre al 15 dicembre 1991 dalle ore 6,35 al tramonto;
    dal 16 dicembre al 31 dicembre 1991 dalle ore 6,40 al tramonto;
    dal 1› gennaio al 15 gennaio 1992 dalle ore 6,40 al tramonto;
    dal 16 gennaio al 31 gennaio 1992 dalle ore 6,40 al tramonto;
    dal 1› febbraio al 15 febbraio 1992 dalle ore 6,25 al tramonto;
    dal 16 febbraio al 27 febbraio 1992 dalle ore 6,10 al tramonto.