Art. 9. 1. L'addestramento e l'allenamento dei cani e' consentito a partire dal 16 agosto e fino al 13 settembre 1991, nei soli giorni della settimana nei quali e' ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolte, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non e' comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a 1.000 metri lineari da zone di tutela faunistica.