Art. 9.
 
   1.  L'addestramento  e  l'allenamento  dei  cani  e'  consentito a
partire dal 16 agosto e fino al 13 settembre 1991,  nei  soli  giorni
della  settimana nei quali e' ammessa la caccia secondo il calendario
venatorio, nei terreni liberi da colture in atto  o  incolte,  per  i
quali  non  sussista  il  divieto  di  caccia. L'addestramento non e'
comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a 1.000  metri
lineari da zone di tutela faunistica.