Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1983, n. 55, gia' modificato con l'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1991 per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attivita' dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, e' assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile nella seguente misura: L. 1.000.000 per gruppi di un consigliere; L. 1.200.000 per gruppi da due a tre consiglieri; L. 1.500.000 per gruppi da quattro a dieci consiglieri; L. 1.800.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri".