Art. 2.
 
   1. L'articolo 2 della legge 23 luglio 1983, n. 55, gia' modificato
con  l'articolo  2  della legge regionale 11 dicembre 1986, n. 54, e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
 
   1. A decorrere dal 1› gennaio 1991 per le spese di  aggiornamento,
studio   e  documentazione,  compresa  l'acquisizione  di  consulenze
qualificate e la collaborazione professionale di esperti, nonche' per
diffondere tra la societa' civile la  conoscenza  dell'attivita'  dei
gruppi  consiliari,  anche  al  fine di promuoverne la partecipazione
all'attivita' dei gruppi stessi  e  particolarmente  all'esame  delle
questioni  ed  all'elaborazione  di progetti e proposte di leggi e di
provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, e'  assegnato  a
ciascun  gruppo  consiliare  un  contributo  mensile  nella  seguente
misura:
    L. 1.000.000 per gruppi di un consigliere;
    L. 1.200.000 per gruppi da due a tre consiglieri;
    L. 1.500.000 per gruppi da quattro a dieci consiglieri;
    L. 1.800.000 per gruppi oltre i dieci consiglieri".