Art. 3. 1. All'onere relativo, conseguente all'applicazione della presente legge, calcolato in L. 249.600.000, si fara' fronte mediante riduzione per competenza e cassa del capitolo n. 31011 denominato: "Fondo di riserva per le spese impreviste", del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1991, e corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo numero 26004 denominato: "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" del medesimo bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 9 settembre 1991 GIGLI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 agosto 1991.