Art. 3.
 
   1. All'onere relativo, conseguente all'applicazione della presente
legge,  calcolato  in  L.  249.600.000,  si  fara'  fronte   mediante
riduzione  per  competenza  e cassa del capitolo n. 31011 denominato:
"Fondo  di  riserva  per  le  spese  impreviste",  del  bilancio   di
previsione  della  Regione  Lazio  per  l'anno  finanziario  1991,  e
corrispondente aumento dello stanziamento del capitolo  numero  26004
denominato:  "Contributi  per il funzionamento dei gruppi consiliari"
del medesimo bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 9 settembre 1991
 
                                GIGLI
 
   Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 agosto
1991.