Art. 2.
 
   1. Il contributo di cui al precedente articolo  viene  erogato  in
un'unica soluzione entro il 3l maggio di ogni anno.
   2.   L'ente  beneficiario  e'  tenuto  a  presentare  alla  Giunta
regionale e all'assessorato alla cultura alla fine di ogni esercizio,
una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivita'
svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo, in mancanza
di detto adempimento non si procedera' allo stanziamento  per  l'anno
successivo.