Art. 2. 1. Il contributo di cui al precedente articolo viene erogato in un'unica soluzione entro il 3l maggio di ogni anno. 2. L'ente beneficiario e' tenuto a presentare alla Giunta regionale e all'assessorato alla cultura alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivita' svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo, in mancanza di detto adempimento non si procedera' allo stanziamento per l'anno successivo.