Art. 3.
 
   1.  Per  l'anno 1991 il contributo di cui al precedente articolo 1
viene erogato entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente legge. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla
erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo  comma  del
precedente art. 2.