Art. 4. 1. Il contributo di cui al precedente articolo 1 e' stabilito in lire 100 milioni per il 1991. 2. Per gli anni successivi l'entita' del contributo, non inferiore a lire 120 milioni, sara' definita con le leggi di approvazione del bilancio regionale, sulla base di una verifica dell'attivita' svolta dall'istituto. 3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1991, graveranno sul capitolo n. 16227, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 denominato: "Contributi della Regione Lazio a favore dell'Abbazia di Montecassino per l'archivio storico" con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 100 milioni. 4. All'onere conseguente si fara' fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto in bilancio, al capitolo n. 31001 della spesa.