Art. 4.
 
   1.  Il  contributo di cui al precedente articolo 1 e' stabilito in
lire 100 milioni per il 1991.
   2. Per gli anni successivi l'entita' del contributo, non inferiore
a lire 120 milioni, sara' definita con le leggi di  approvazione  del
bilancio  regionale, sulla base di una verifica dell'attivita' svolta
dall'istituto.
   3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per  il
1991,  graveranno  sul capitolo n. 16227, di nuova istituzione, dello
stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno   finanziario   1991
denominato:  "Contributi della Regione Lazio a favore dell'Abbazia di
Montecassino  per  l'archivio storico" con lo stanziamento in termini
di competenza e di cassa di lire 100 milioni.
   4. All'onere conseguente si fara'  fronte  mediante  riduzione  di
pari  importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto in
bilancio, al capitolo n. 31001 della spesa.