Art. 3. Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte "Spesa" del bilancio di previsione del corrente esercizio, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti modificazioni: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 9 settembre 1991 MARCUCCI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29 luglio 1991 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 31 agosto 1991.