Art. 3.
 
   Agli  stati  di  previsione  di  competenza e di cassa della parte
"Spesa" del bilancio  di  previsione  del  corrente  esercizio,  sono
apportate, per analoghi importi, le seguenti modificazioni:
   (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 9 settembre 1991
 
                              MARCUCCI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 29
luglio  1991  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 31
agosto 1991.