la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  istituito  presso  la  regione Emilia-Romagna l'albo degli
allevatori di api regine di razza "Ligustica".
   Possono iscriversi all'albo i  produttori  apistici  di  cui  alla
lettera  b)  del  primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35
del  1988,  allevatori  di  api  regine  che  dispongono  di   almeno
centocinquanta alveari rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 4.
   2.  L'albo  degli  allevatori  delle  api  regine e' tenuto presso
l'assessorato  agricoltura  e  alimentazione  della  regione  Emilia-
Romagna.
   3.   L'iscrizione  all'albo  avviene,  su  proposta  del  comitato
consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale n.  35  del  1988,
con  decreto  del  presidente della giunta, entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, previo parere della commissione  di  cui
all'art. 2.