la seguente legge: Art. 1. 1. E' istituito presso la regione Emilia-Romagna l'albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica". Possono iscriversi all'albo i produttori apistici di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35 del 1988, allevatori di api regine che dispongono di almeno centocinquanta alveari rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 4. 2. L'albo degli allevatori delle api regine e' tenuto presso l'assessorato agricoltura e alimentazione della regione Emilia- Romagna. 3. L'iscrizione all'albo avviene, su proposta del comitato consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1988, con decreto del presidente della giunta, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, previo parere della commissione di cui all'art. 2.