Art. 2. 1. E' istituita, con decreto del presidente della giunta regionale, la commissione regionale per l'albo degli allevatori di api regine di razza "Ligustica". 2. La commissione e' composta: a) dall'assessore all'agricoltura e alimentazione, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dal direttore dell'istituto nazionale apicoltura o da un suo delegato; c) da un veterinario dell'unita' sanitaria locale, esperto nel settore apistico, scelto dall'assessore all'agricoltura e alimentazione; d) da un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori apistici legalmente riconosciuti; e) da due rappresentanti degli allevatori di api regine, iscritti all'albo. 3. La commissione ha la facolta' di invitare di volta in volta esperti del settore. 4. Nelle votazioni, in caso di parita', il voto del presidente vale doppio. 5. Funge da segretario un collaboratore dell'assessorato agricoltura e alimentazione della regione Emilia-Romagna. 6. La commissione dura in carica cinque anni. 7. La partecipazione ai lavori della commissione e' gratuita.