Art. 2.
 
   1.   E'   istituita,  con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale, la commissione regionale per l'albo  degli  allevatori  di
api regine di razza "Ligustica".
   2. La commissione e' composta:
   a)  dall'assessore  all'agricoltura  e  alimentazione, o da un suo
delegato, con funzioni di presidente;
    b) dal direttore dell'istituto nazionale apicoltura o da  un  suo
delegato;
    c)  da  un  veterinario dell'unita' sanitaria locale, esperto nel
settore   apistico,   scelto   dall'assessore    all'agricoltura    e
alimentazione;
    d)  da  un  rappresentante  per  ognuna  delle  associazioni  dei
produttori apistici legalmente riconosciuti;
    e) da due rappresentanti degli allevatori di api regine, iscritti
all'albo.
   3. La commissione ha la facolta' di invitare  di  volta  in  volta
esperti del settore.
   4.  Nelle  votazioni,  in  caso di parita', il voto del presidente
vale doppio.
   5.  Funge  da   segretario   un   collaboratore   dell'assessorato
agricoltura e alimentazione della regione Emilia-Romagna.
   6. La commissione dura in carica cinque anni.
   7. La partecipazione ai lavori della commissione e' gratuita.