Art. 3. 1. La commissione regionale per l'albo degli allevatori di api regine svolge i seguenti compiti: a) istituisce le domande dei richiedenti, effettuando anche eventuali sopralluoghi; b) formula al comitato consultivo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 35 del 1988, i pareri inerenti l'ammissione all'albo; c) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico; d) esprime un parere sui programmi finalizzati all'approfondimento ed aggiornamento degli indirizzi di miglioramento genetico; e) elabora indirizzi di carattere tecnico e sanitario per la tutela degli allevamenti e per evitare l'inquinamento del patrimonio genetico, attraverso anche l'istruzione di zone di rispetto; f) propone le modalita' di verifica sulla idoneita' sanitaria dell'allevamento, in funzione anche delle dichiarazioni sanitarie da rilasciare per il commercio delle api regine; g) propone la sospensione dell'iscrizione all'albo degli allevatori di api regine allorche', in occasione di successive verifiche o sopralluoghi, riscontri la mancanza dei requisiti genetici o di quelli previsti dall'art. 4.