Art. 3.
 
   1.  La  commissione  regionale  per l'albo degli allevatori di api
regine svolge i seguenti compiti:
    a) istituisce  le  domande  dei  richiedenti,  effettuando  anche
eventuali sopralluoghi;
    b)  formula  al  comitato  consultivo regionale di cui all'art. 3
della legge regionale n. 35 del 1988, i pareri inerenti  l'ammissione
all'albo;
    c) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del
patrimonio genetico;
     d)    esprime    un    parere    sui    programmi    finalizzati
all'approfondimento ed aggiornamento degli indirizzi di miglioramento
genetico;
    e) elabora indirizzi di carattere  tecnico  e  sanitario  per  la
tutela  degli allevamenti e per evitare l'inquinamento del patrimonio
genetico, attraverso anche l'istruzione di zone di rispetto;
    f) propone le modalita' di  verifica  sulla  idoneita'  sanitaria
dell'allevamento,  in funzione anche delle dichiarazioni sanitarie da
rilasciare per il commercio delle api regine;
    g)  propone  la  sospensione   dell'iscrizione   all'albo   degli
allevatori  di  api  regine  allorche',  in  occasione  di successive
verifiche  o  sopralluoghi,  riscontri  la  mancanza  dei   requisiti
genetici o di quelli previsti dall'art. 4.