Art. 5.
 
   1. La permanenza nell'albo  degli  allevatori  e'  subordinata  al
rispetto,  da  parte  dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto
dell'iscrizione, all'ottemperanza delle  disposizioni  emanate  dalla
commissione  di  cui  all'art.  2  e  alla idoneita' biotecnica degli
allevamenti.
   2.   L'idoneita'   biotecnica,  data  dall'insieme  dei  parametri
biometrici e dalle caratteristiche  dell'allevamento,  e'  verificata
dalla commissione di cui all'art. 2.
   3. L'idoneita' sanitaria compete al servizio veterinario.
   4.   L'ammissione  e  la  permanenza  nell'albo  sono  subordinate
all'impegno da parte dell'allevatore, nell'ambito  della  metodologia
del  miglioramento genetico della razza "Ligustica", ad instaurare un
rapporto di  collaborazione  e  di  interscambio  di  ceppi  con  gli
apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia.