Art. 5. 1. La permanenza nell'albo degli allevatori e' subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore, degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle disposizioni emanate dalla commissione di cui all'art. 2 e alla idoneita' biotecnica degli allevamenti. 2. L'idoneita' biotecnica, data dall'insieme dei parametri biometrici e dalle caratteristiche dell'allevamento, e' verificata dalla commissione di cui all'art. 2. 3. L'idoneita' sanitaria compete al servizio veterinario. 4. L'ammissione e la permanenza nell'albo sono subordinate all'impegno da parte dell'allevatore, nell'ambito della metodologia del miglioramento genetico della razza "Ligustica", ad instaurare un rapporto di collaborazione e di interscambio di ceppi con gli apicoltori della zona di rispetto e con altri apicoltori di fiducia.