Art. 6. 1. L'allevamento di api regine di razza "Ligustica" nella regione Emilia-Romagna viene tutelato attraverso l'emanazione di un apposito decreto del presidente della giunta regionale contenente il divieto di introdurre e di allevare sul territorio regionale di api di razza diversa dall''Apis mellifera ligustica', nonche' ibridi interrazziali. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Bologna, 15 novembre 1991 BOSELLI