Art. 6.
 
   1.  L'allevamento di api regine di razza "Ligustica" nella regione
Emilia-Romagna viene tutelato attraverso l'emanazione di un  apposito
decreto  del  presidente della giunta regionale contenente il divieto
di introdurre e di allevare sul territorio regionale di api di  razza
diversa    dall''Apis    mellifera    ligustica',    nonche'   ibridi
interrazziali.
   Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.
    Bologna, 15 novembre 1991
 
                               BOSELLI