(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 121
                        del 31 ottobre 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
   Decorso  il  termine  di  cui  all'art.  127,   I   comma,   della
Costituzione ed all'art. 47, II comma dello statuto regionale;
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  attuazione  degli  artt. 13, 14 e 15 della legge 17 maggio
1983, n. 217, la Regione nell'ambito della programmazione  regionale,
al  fine  di  conseguire lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
turistica, favorisce le iniziative atte ad innovare e ammodernare  le
piccole  e  medie  imprese, nonche' l'avvio di nuove attivita' per il
turismo giovanile e la diffusione di servizi a carattere consortile o
cooperativo.
   2.  La  Regione, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 5 dello
Statuto ed ai sensi dell'art. 56 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616  e dell'art. 13 della legge 17
maggio 1983,  n.  217,  interviene  per  promuovere  e  sostenere  la
realizzazione  di  centri  congressuali,  intesi  quali  fondamentali
strutture  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento   di   convegni,
manifestazioni  di  affari,  nonche'  dell'attivita'  turistica  agli
stessi collegata.