Art. 10. Termini di inizio e ultimazione dei lavori 1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di opere non ancora ultimate e per forniture non ancora acquisite alla data di presentazione della domanda. Per le opere fa fede il certificato dello stato di attuazione dei lavori rilasciato dal sindaco del comune competente per territorio. 2. Nel provvedimento di concessione e' indicato il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori ed acquisite le forniture. Tale termine non puo' essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso. 3. Per comprovati motivi di forza maggiore il termine puo' essere prorogato dalla giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi. 4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che i lavori siano ultimati o le forniture acquisite, la concessione del contributo decade; della decadenza e' data comunicazione agli interessati. Le somme resesi disponibili per effetto del'intervenuta decadenza sono impiegate, nell'anno successivo, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge. 5. In caso di decadenza, la giunta regionale provvede altresi' al recupero delle eventuali anticipazioni erogate in applicazione del comma 3 dell'art. 15.