Art. 10.
             Termini di inizio e ultimazione dei lavori
 
   1. I finanziamenti sono concessi per la realizzazione di opere non
ancora  ultimate  e  per  forniture non ancora acquisite alla data di
presentazione della domanda. Per le  opere  fa  fede  il  certificato
dello  stato  di  attuazione  dei  lavori  rilasciato dal sindaco del
comune competente per territorio.
   2. Nel provvedimento di concessione e' indicato il  termine  entro
il  quale  devono essere ultimati i lavori ed acquisite le forniture.
Tale termine non puo' essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a
ventiquattro mesi dalla data del provvedimento stesso.
   3. Per comprovati motivi di forza maggiore il termine puo'  essere
prorogato  dalla  giunta  regionale  per  un  periodo non superiore a
dodici mesi.
   4. Trascorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza  che  i  lavori
siano   ultimati   o  le  forniture  acquisite,  la  concessione  del
contributo  decade;  della  decadenza  e'  data  comunicazione   agli
interessati.  Le somme resesi disponibili per effetto del'intervenuta
decadenza sono impiegate, nell'anno successivo,  per  la  concessione
dei contributi previsti dalla presente legge.
   5.  In caso di decadenza, la giunta regionale provvede altresi' al
recupero delle eventuali anticipazioni erogate  in  applicazione  del
comma 3 dell'art. 15.