Art. 17. R e v o c a 1. Ferme restando le ipotesi di decadenza precedentemente contem- plate, la giunta regionale delibera la revoca dei finanziamenti concessi qualora non vengano rispettate le prescrizioni contenute nella presente legge e nell'atto di concessione dei finanziamenti stessi. 2. Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le maggiorazioni previste dal comma 5 dell'art. 9.