Art. 17.
                             R e v o c a
 
   1.  Ferme restando le ipotesi di decadenza precedentemente contem-
plate, la giunta  regionale  delibera  la  revoca  dei  finanziamenti
concessi  qualora  non  vengano  rispettate le prescrizioni contenute
nella presente legge e nell'atto  di  concessione  dei  finanziamenti
stessi.
   2.  Il provvedimento di revoca del contributo comporta il recupero
delle somme  erogate  con  le  maggiorazioni  previste  dal  comma  5
dell'art. 9.