Art. 18. Provvedimenti di classificazione 1. I comuni, per l'espletamento delle competenze loro delegate dalle lettere c) ed f) comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10 possono avvalersi della collaborazione dell'azienda di promozione turistica nel cui ambito insiste il territorio comunale. Fino alla costituzione delle aziende di promozione turistica, i comuni possono avvalersi degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. 2. Le operazioni relative dovranno essere espletate entro i termini fissati dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40. Nei casi di accertata inerzia del comune, si applica la norma di cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile 1988, n. 10.