Art. 18.
                  Provvedimenti di classificazione
 
   1.  I  comuni,  per  l'espletamento delle competenze loro delegate
dalle lettere c) ed f) comma 1 dell'art. 3 della  legge  regionale  7
aprile   1988,   n.   10   possono   avvalersi  della  collaborazione
dell'azienda di  promozione  turistica  nel  cui  ambito  insiste  il
territorio   comunale.   Fino  alla  costituzione  delle  aziende  di
promozione  turistica,  i  comuni  possono   avvalersi   degli   enti
provinciali  per  il  turismo  e  delle  aziende  autonome  di  cura,
soggiorno e turismo.
   2. Le  operazioni  relative  dovranno  essere  espletate  entro  i
termini fissati dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1984, n.
40.  Nei casi di accertata inerzia del comune, si applica la norma di
cui al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 7  aprile  1988,  n.
10.