Art. 2. Destinatari dei finanziamenti 1. Possono accedere ai finanziamenti le imprese turistiche singole o associate, gli enti pubblici, le cooperative, le associazioni in qualsiasi forma costituite e chiunque eserciti o intenda esercitare attivita' di interesse turistico, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalle leggi regionali di attuazione 5 dicembre 1984, n. 40 e 2 maggio 1989, n. 8. 2. Sono esclusi dai finanziamenti gli interventi per case ed appartamenti per vacanze e case destinate all'affitto.