Art. 2.
                    Destinatari dei finanziamenti
 
   1. Possono accedere ai finanziamenti le imprese turistiche singole
o associate, gli enti pubblici, le cooperative,  le  associazioni  in
qualsiasi  forma  costituite e chiunque eserciti o intenda esercitare
attivita' di interesse turistico, nel rispetto dei requisiti previsti
dalla legge 17 maggio  1983,  n.  217  e  dalle  leggi  regionali  di
attuazione 5 dicembre 1984, n. 40 e 2 maggio 1989, n. 8.
   2.  Sono  esclusi  dai  finanziamenti  gli  interventi per case ed
appartamenti per vacanze e case destinate all'affitto.