Art. 3. Iniziative ammesse a finanziamento 1. I finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere concessi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di cui all'art. 7, per opere di: a) ampliamento, ristrutturazione ed adeguamento a norma di legge, in particolare in materia di superamento di barriere architettoniche ed antincendio; b) ammodernamento, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria; c) arredamento, attrezzature ed impianti il cui ammortamento non sia superiore al 12 per cento a norma della tabella dei coefficienti approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1974 e successive modificazioni; d) installazione di sistemi elettromeccanici ed elettronici, compresi i computers e gli impianti telefonici elettronici; e) impianti atti alla diversificazione e specializzazione dell'offerta turistica, ivi compresi gli impianti sportivi; f) accorpamento di struttura ricettiva con altra anche non ricettiva attigua e conseguente ristrutturazione, compreso l'acquisto dell'immobile; g) creazione e/o potenziamento di servizi turistici con iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale, costruzione, ammodernamento e ristrutturazione di impianti di risalita; h) attuazione per progetti dei piani di spiaggia approvati; i) costruzione di strutture ricettive, compreso l'acquisto dell'area; l) trasformazione in strutture ricettive di edifici precedentemente destinati ad altri usi, compreso l'acquisto dell'immobile. 2. La realizzazione degli interventi e' riferita alle strutture ricettive previste all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonche' ai centri di vacanza, centri di turismo rurale, congressuale, termale, lacuale, balneare e di turismo nautico con l'esclusione dei porti turistici.