Art. 3.
                 Iniziative ammesse a finanziamento
 
   1. I finanziamenti previsti dalla presente  legge  possono  essere
concessi,  fatte salve le esclusioni e le limitazioni per le spese di
cui all'art. 7, per opere di:
     a) ampliamento,  ristrutturazione  ed  adeguamento  a  norma  di
legge,   in   particolare  in  materia  di  superamento  di  barriere
architettoniche ed antincendio;
     b)  ammodernamento,   con   esclusione   degli   interventi   di
manutenzione ordinaria;
     c) arredamento, attrezzature ed impianti il cui ammortamento non
sia  superiore al 12 per cento a norma della tabella dei coefficienti
approvata con decreto  ministeriale  29  ottobre  1974  e  successive
modificazioni;
     d)  installazione  di  sistemi  elettromeccanici ed elettronici,
compresi i computers e gli impianti telefonici elettronici;
     e)  impianti  atti  alla  diversificazione  e   specializzazione
dell'offerta turistica, ivi compresi gli impianti sportivi;
     f)  accorpamento  di  struttura  ricettiva  con  altra anche non
ricettiva attigua e conseguente ristrutturazione, compreso l'acquisto
dell'immobile;
     g)  creazione  e/o  potenziamento  di  servizi   turistici   con
iniziative idonee all'arricchimento dell'offerta turistica regionale,
costruzione,   ammodernamento   e  ristrutturazione  di  impianti  di
risalita;
     h) attuazione per progetti dei piani di spiaggia approvati;
     i)  costruzione  di  strutture  ricettive,  compreso  l'acquisto
dell'area;
     l)    trasformazione   in   strutture   ricettive   di   edifici
precedentemente  destinati  ad   altri   usi,   compreso   l'acquisto
dell'immobile.
   2.  La  realizzazione  degli interventi e' riferita alle strutture
ricettive previste all'art. 6 della legge 17  maggio  1983,  n.  217,
nonche' ai centri di vacanza, centri di turismo rurale, congressuale,
termale,  lacuale, balneare e di turismo nautico con l'esclusione dei
porti turistici.