Art. 5. Contributi in conto capitale 1. Per gli interventi di cui all'art. 3 la Regione concede un contributo in conto capitale del 28 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 35 per cento per quelle strutture che ottengano la qualifica superiore, classificata con 3, 4 e 5 stelle, prevista dalla legge regionale 5 dicembre 1984, n. 40, ovvero prevedano la realizzazione di spazi comuni coperti, idoneamente attrezzati, pari almeno a 3,50 mq a posto letto, escluso il ristorante. 2. La Regione concede ad imprenditori esercenti la gestione di attivita' ricettive un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione degli spazi attrezzati o sportivi sottoindicati di supporto all'offerta turistica: a) campi polivalenti di misura regolamentare; b) piscina scoperta con superficie minima non inferiore a 180 mq e a 360 mc; c) piscina coperta con superficie minima non inferiore a mq 80; d) verde attrezzato non inferiore a 10 mq per ogni posto letto; e) palestra con relativi attrezzi sportivi con superficie minima non inferiore a mq 40. 3. Il medesimo contributo in conto capitale del 35 per cento delle opere ritenute ammissibili viene concesso per la realizzazione, da parte di consorzi o societa' costituiti da operatori turistici, enti privati e/o da enti pubblici dei seguenti servizi turistici od impianti ricettivi: campi da golf di misura regolamentare ad almeno 9 buche, rifugi alpini, ostelli della gioventu', centri di vacanze per giovani. 4. I contributi di cui ai commi precedenti sono elevati al 40 per cento per gli interventi da realizzarsi nei comuni facenti parte delle comunita' montane, nei comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonche' nei restanti comuni indicati al punto 2 della deliberazione 30 gennaio 1980, n. 100. 5. La Regione concede un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di centri congressuali, nonche' parchi urbani e verde pubblico attrezzato, da parte di enti pubblici o consorzi fra privati ed enti pubblici. 6. Nelle zone delle Marche ove sono state istituite azioni comunitarie di sviluppo le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con l'aiuto comunitario, nelle percentuali previste dai relativi piani finanziari.