Art. 5.
                    Contributi in conto capitale
 
   1.  Per  gli  interventi  di  cui all'art. 3 la Regione concede un
contributo in conto capitale del 28 per cento  della  spesa  ritenuta
ammissibile,  elevabile  al  35  per  cento  per quelle strutture che
ottengano la qualifica superiore, classificata con 3, 4 e  5  stelle,
prevista  dalla  legge  regionale  5  dicembre  1984,  n.  40, ovvero
prevedano la  realizzazione  di  spazi  comuni  coperti,  idoneamente
attrezzati,  pari  almeno  a  3,50  mq  a  posto  letto,  escluso  il
ristorante.
   2. La Regione concede ad imprenditori  esercenti  la  gestione  di
attivita'  ricettive un contributo in conto capitale del 35 per cento
della spesa ritenuta ammissibile per  la  realizzazione  degli  spazi
attrezzati   o   sportivi   sottoindicati   di  supporto  all'offerta
turistica:
     a) campi polivalenti di misura regolamentare;
     b) piscina scoperta con superficie minima non inferiore a 180 mq
e a 360 mc;
     c) piscina coperta con superficie minima non inferiore a mq 80;
     d) verde attrezzato non inferiore a 10 mq per ogni posto letto;
     e) palestra con relativi attrezzi sportivi con superficie minima
non inferiore a mq 40.
   3. Il medesimo contributo in conto capitale del 35 per cento delle
opere ritenute ammissibili viene concesso per  la  realizzazione,  da
parte  di consorzi o societa' costituiti da operatori turistici, enti
privati e/o da  enti  pubblici  dei  seguenti  servizi  turistici  od
impianti ricettivi: campi da golf di misura regolamentare ad almeno 9
buche,  rifugi alpini, ostelli della gioventu', centri di vacanze per
giovani.
   4. I contributi di cui ai commi precedenti sono elevati al 40  per
cento  per  gli  interventi  da  realizzarsi nei comuni facenti parte
delle comunita' montane, nei comuni della provincia di Ascoli  Piceno
compresi  nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  6  marzo
1978,  n.  218, nonche' nei restanti comuni indicati al punto 2 della
deliberazione 30 gennaio 1980, n. 100.
   5. La Regione concede un contributo in conto capitale fino  al  50
per  cento  della  spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di
centri  congressuali,  nonche'  parchi  urbani   e   verde   pubblico
attrezzato,  da parte di enti pubblici o consorzi fra privati ed enti
pubblici.
   6. Nelle  zone  delle  Marche  ove  sono  state  istituite  azioni
comunitarie   di  sviluppo  le  agevolazioni  previste  dal  presente
articolo sono cumulabili con l'aiuto comunitario,  nelle  percentuali
previste dai relativi piani finanziari.