Art. 10.
                         Piano naturalistico
 
   1. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, predispone ed adotta il piano naturalistico del Parco
secondo le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979,
n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.
   2.   Il   piano  naturalistico  deve  contenere,  oltre  a  quanto
espressamente stabilito dall'art.  7  della  legge  regionale  57/79,
anche  norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del
suolo: tali norme ed  indirizzi  sono  prevalenti  nei  confronti  di
eventuale  norme  difformi  contenute nello strumento urbanistico del
Comune di Trino.