Art. 10. Piano naturalistico 1. La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone ed adotta il piano naturalistico del Parco secondo le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuale norme difformi contenute nello strumento urbanistico del Comune di Trino.