Art. 4.
                           G e s t i o n e
 
   1. Le funzioni gestionali del parco naturale del Bosco delle Sorti
della  Partecipanza di Trino, per il conseguimento delle finalita' di
cui all'art. 3,  sono  esercitate  dalla  Cumulativa  Amministrazione
della  Partecipanza dei Boschi di Trino che mantiene le sue regole di
funzionamento stabilite dagli Statuti della Partecipanza.
   2. Il soggetto gestionale di cui al comma uno  deve  garantire  la
prosecuzione  degli  usi  e  delle  consuetudini  della Partecipanza,
mantenendo inalterato il regime di proprieta'.
   3.  La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di
Trino, nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  si  avvale  del
Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 21 della legge regionale
22 marzo 1990, n. 12.
   4.  per  l'espletamento  delle  funzioni  gestionali la Cumulativa
Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino si avvale  del
personale di cui all'art. 5.
   5.  Le  funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita' di  cui  all'art.  3,
comma  due,  relative  alla  Zona  di  salvaguardia  sono  esercitate
direttamente dal comune di Trino  in  applicazione  delle  previsioni
contenute nel piano di cui all'art. 10.
   6. Il comune di Trino, a supporto delle funzioni gestionali di cui
al comma cinque, istituisce con propria deliberazione una Commissione
consultiva  di cui debbono fare parte almeno due rappresentanti delle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative  a
livello   regionale   e   due   rappresentanti   della   Associazioni
ambientaliste reppresentative a livello regionale.