Art. 4. G e s t i o n e 1. Le funzioni gestionali del parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, sono esercitate dalla Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino che mantiene le sue regole di funzionamento stabilite dagli Statuti della Partecipanza. 2. Il soggetto gestionale di cui al comma uno deve garantire la prosecuzione degli usi e delle consuetudini della Partecipanza, mantenendo inalterato il regime di proprieta'. 3. La Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 4. per l'espletamento delle funzioni gestionali la Cumulativa Amministrazione della Partecipanza dei Boschi di Trino si avvale del personale di cui all'art. 5. 5. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 3, comma due, relative alla Zona di salvaguardia sono esercitate direttamente dal comune di Trino in applicazione delle previsioni contenute nel piano di cui all'art. 10. 6. Il comune di Trino, a supporto delle funzioni gestionali di cui al comma cinque, istituisce con propria deliberazione una Commissione consultiva di cui debbono fare parte almeno due rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e due rappresentanti della Associazioni ambientaliste reppresentative a livello regionale.