Art. 11. Norme relative ad autorizzazioni destinate alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) 1. Gli organi amministrativi delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza non possono, senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale: a) procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di locazione o di affitto di importo superiore a quello minimo previsto dalla legislazione vigente; b) istituire la pianta organica del personale dipendente; c) ampliare l'organico con l'istituzione di nuovi posti; d) modificare la pianta organica con la soppressione o la trasformazione dei posti previsti dai vigenti organici. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dalla Giunta Regionale sentiti i pareri dei Comuni interessati e delle UU.SS.SS.LL. competenti. 3. Le autorizzazioni regionali di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, relative a beni immobiliari, vengono rilasciate sulla base di un valore dei beni stessi ricavato da una perizia giurata ed asseverata predisposta da tecnici, a cio' incaricati dall'Ente interessato, regolarmente iscritti presso i relativi Ordini professionali; la stessa procedura e' adottata per le autorizzazioni regionali da rilasciarsi ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni. 4. I beni mobili ed immobili e/o le relative rendite derivanti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza dalle operazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono esclusivamente destinati alle finalita' socio assistenziali previste dagli Statuti dei singoli Enti interessati. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 3 settembre 1991 BRIZIO