Art. 11.
             Norme relative ad autorizzazioni destinate
  alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)
 
   1.  Gli  organi  amministrativi  delle  Istituzioni  Pubbliche  di
Assistenza e Beneficenza non possono, senza  espressa  autorizzazione
della Giunta Regionale:
     a)  procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di
beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti  reali  sugli
stessi,  alla  stipulazione di contratti di locazione o di affitto di
importo  superiore  a  quello  minimo  previsto  dalla   legislazione
vigente;
     b) istituire la pianta organica del personale dipendente;
     c) ampliare l'organico con l'istituzione di nuovi posti;
     d)  modificare  la  pianta  organica  con  la  soppressione o la
trasformazione dei posti previsti dai vigenti organici.
   2. Le autorizzazioni di cui  al  comma  1  sono  rilasciate  dalla
Giunta  Regionale  sentiti  i  pareri  dei Comuni interessati e delle
UU.SS.SS.LL. competenti.
   3. Le autorizzazioni regionali di cui alla lettera a) del comma  1
del   presente   articolo,   relative  a  beni  immobiliari,  vengono
rilasciate sulla base di un valore dei beni stessi  ricavato  da  una
perizia   giurata  ed  asseverata  predisposta  da  tecnici,  a  cio'
incaricati dall'Ente  interessato,  regolarmente  iscritti  presso  i
relativi Ordini professionali; la stessa procedura e' adottata per le
autorizzazioni  regionali da rilasciarsi ai sensi degli artt. 29 e 31
della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni.
   4. I beni mobili ed immobili e/o  le  relative  rendite  derivanti
alle   Istituzioni   Pubbliche  di  Assistenza  e  Beneficenza  dalle
operazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono
esclusivamente destinati alle finalita' socio assistenziali  previste
dagli Statuti dei singoli Enti interessati.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 3 settembre 1991
 
                               BRIZIO