Art. 2. Costituzione dell'assemblea dell'associazione dei comuni per la gestione associata dei servizi socio assistenziali 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, come previsto dall'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, l'Assemblea della Associazione dei Comuni di cui alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e suc- cessive modifiche e integrazioni e' composta: a) dal Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti; b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal Sindaco, nonche' da un membro della maggioranza e da un membro della minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato. 2. L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni e' costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Qualora l'ambito territoriale della Associazione dei Comuni coincida con quella della Comunita' Montana, l'Assemblea dell'Associazione e' quella della Comunita' Montana. 4. Qualora l'ambito territoriale comprenda anche Comuni non facenti parte della Comunita' Montana, l'Assemblea viene costituita integrando quella della Comunita' Montana con la rappresentanza dei Comuni interessati secondo quanto indicato al comma uno. 5. Quando l'ambito territoriale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'Assemblea e' costituita dal Consiglio Comunale. 6. Alle sedute dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, al fine di garantire un raccordo con gli organi di gestione previsti dal decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, e le necessarie integrazioni tra servizi sanitari e socio assistenziali, possono partecipare senza diritto di voto: a) l'Amministratore straordinario; b) il Presidente del Comitato dei Garanti; c) i coordinatori amministrativi, sanitario e socio assistenziale.