Art. 2.
      Costituzione dell'assemblea dell'associazione dei comuni
      per la gestione associata dei servizi socio assistenziali
 
   1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, come
previsto dall'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1982,  n.  20  e
successive  modifiche  e integrazioni, l'Assemblea della Associazione
dei Comuni di cui alla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3  e  suc-
cessive modifiche e integrazioni e' composta:
     a) dal Sindaco per i Comuni fino a 5.000 abitanti;
     b)  per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, dal
Sindaco, nonche' da un membro della maggioranza e da un membro  della
minoranza eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato.
   2.  L'Assemblea  dell'Associazione  dei Comuni e' costituita entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   3. Qualora l'ambito territoriale  della  Associazione  dei  Comuni
coincida    con   quella   della   Comunita'   Montana,   l'Assemblea
dell'Associazione e' quella della Comunita' Montana.
   4.  Qualora  l'ambito  territoriale  comprenda  anche  Comuni  non
facenti  parte  della Comunita' Montana, l'Assemblea viene costituita
integrando quella della Comunita' Montana con la  rappresentanza  dei
Comuni interessati secondo quanto indicato al comma uno.
   5.  Quando  l'ambito territoriale coincide con quello del Comune o
di parte di esso, l'Assemblea e' costituita dal Consiglio Comunale.
   6. Alle sedute dell'Assemblea  dell'Associazione  dei  Comuni,  al
fine di garantire un raccordo con gli organi di gestione previsti dal
decreto-legge  6  febbraio  1991,  n. 35 convertito con modificazioni
dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, e le necessarie  integrazioni  tra
servizi  sanitari  e  socio  assistenziali, possono partecipare senza
diritto di voto:
     a) l'Amministratore straordinario;
     b) il Presidente del Comitato dei Garanti;
     c)   i   coordinatori   amministrativi,   sanitario   e    socio
assistenziale.