Art. 3.
      Attribuzioni dell'assemblea dell'associazione dei comuni
 
   1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni socio assistenziali,
l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni,  approva  i  seguenti  atti
predisposti   dall'Amministratore   straordinario   dell'U.S.S.L.   e
sottoposti a preventivo parere obbligatorio da parte del Comitato dei
garanti dell'U.S.S.L.:
     a)  i  programmi   socio   assistenziali   relativi   all'ambito
territoriale  di  competenza  e le loro eventuali modifiche, anche se
queste comportano spese non eccedenti il competente  stanziamento  di
bilancio,  i  criteri  per  la  loro attuazione, nonche' gli atti che
comportano impegni di spesa pluriennali;
     b)   il   bilancio   preventivo,   le    relative    variazioni,
l'assestamento   e   il   conto   consunitvo   per   la  parte  socio
assistenziale;  ai  sensi  della  legge  di  Piano  Socio   Sanitario
Regionale   (P.S.S.R.)   viene   trasmessa   all'Assemblea,   a  fini
conoscitivi, la relazione annuale  sull'andamento  della  gestione  e
sullo stato di attuazione del Piano di Attivita' e di Spesa P.A.S.;
     c)   la   pianta   organica   funzionale   del   servizio  socio
assistenziale, le relative modifiche nonche' gli atti  relativi  alla
copertura  dei  posti  vacanti  e  il regolamento del personale e dei
servizi;
     d) le convenzioni di competenza della  U.S.S.L.  concernenti  in
tutto o in parte la materia socio assistenziale.
   2.   L'Assemblea   promuove   l'attuazione   degli   istituti   di
partecipazione di cui al Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   3. L'Assemblea, entro  sessanta  giorni  dalla  sua  costituzione,
approva  il  regolamento  relativo  al  proprio  funzionamento  e  lo
trasmette al competente settore della Giunta Regionale,  che  formula
eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.
   4. L'Assemblea nomina un Presidente e un Vicepresidente secondo le
modalita' stabilite nella legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.