Art. 3. Attribuzioni dell'assemblea dell'associazione dei comuni 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni socio assistenziali, l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni, approva i seguenti atti predisposti dall'Amministratore straordinario dell'U.S.S.L. e sottoposti a preventivo parere obbligatorio da parte del Comitato dei garanti dell'U.S.S.L.: a) i programmi socio assistenziali relativi all'ambito territoriale di competenza e le loro eventuali modifiche, anche se queste comportano spese non eccedenti il competente stanziamento di bilancio, i criteri per la loro attuazione, nonche' gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali; b) il bilancio preventivo, le relative variazioni, l'assestamento e il conto consunitvo per la parte socio assistenziale; ai sensi della legge di Piano Socio Sanitario Regionale (P.S.S.R.) viene trasmessa all'Assemblea, a fini conoscitivi, la relazione annuale sull'andamento della gestione e sullo stato di attuazione del Piano di Attivita' e di Spesa P.A.S.; c) la pianta organica funzionale del servizio socio assistenziale, le relative modifiche nonche' gli atti relativi alla copertura dei posti vacanti e il regolamento del personale e dei servizi; d) le convenzioni di competenza della U.S.S.L. concernenti in tutto o in parte la materia socio assistenziale. 2. L'Assemblea promuove l'attuazione degli istituti di partecipazione di cui al Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. L'Assemblea, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, approva il regolamento relativo al proprio funzionamento e lo trasmette al competente settore della Giunta Regionale, che formula eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. 4. L'Assemblea nomina un Presidente e un Vicepresidente secondo le modalita' stabilite nella legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3.