Art. 4.
Attribuzioni del comitato dei garanti in materia socio assistenziale
 
  1.  Il  Comitato  dei  Garanti  di  cui  al comma 5 dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  4  aprile  1991, n. 111, esprime parere obbligatorio in
 
ordine agli atti di cui alle lettere a, b, c, d, dell'art.  3,  comma
1,    della    presente    legge,   predisposti   dall'Amministratore
Straordinario   dell'U.S.S.L.   e   li   trasmette   all'approvazione
dell'Assemblea dell'Associazione dei comuni.
   2.  Il Comitato dei Garanti, in collaborazione con il Presidente e
il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni:
     a) procede a verifiche  generali  sull'andamento  dell'attivita'
complessiva   del   servizio   socio  assistenziale  dell'U.S.S.L.  e
trasmette semestralmente una relazione sull'attivita' svolta;
     b) svolge funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione  e
l'U.S.S.L.