Art. 4. Attribuzioni del comitato dei garanti in materia socio assistenziale 1. Il Comitato dei Garanti di cui al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, esprime parere obbligatorio in ordine agli atti di cui alle lettere a, b, c, d, dell'art. 3, comma 1, della presente legge, predisposti dall'Amministratore Straordinario dell'U.S.S.L. e li trasmette all'approvazione dell'Assemblea dell'Associazione dei comuni. 2. Il Comitato dei Garanti, in collaborazione con il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea dell'Associazione dei Comuni: a) procede a verifiche generali sull'andamento dell'attivita' complessiva del servizio socio assistenziale dell'U.S.S.L. e trasmette semestralmente una relazione sull'attivita' svolta; b) svolge funzioni di raccordo tra i Comuni dell'Associazione e l'U.S.S.L.