Art. 5. Funzioni socio assistenziali gia' esercitate dalle province 1. Le Province garantiscono la continuita' e il livello dei servizi socio assistenziali erogati all'atto dell'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino alla data e secondo i criteri definiti dalle indicazioni nazionali in materia. 2. Successivamente a tale data, le funzioni socio assistenziali gia' svolte dalle Province saranno esercitate dai Comuni singoli o associati, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali che saranno fornite in materia per regolamentare il trasferimento dei fondi, del personale, dei beni immobili e delle attrezzature connessi all'esercizio delle funzioni stesse.