Art. 5.
     Funzioni socio assistenziali gia' esercitate dalle province
 
   1.  Le  Province  garantiscono  la  continuita'  e  il livello dei
servizi socio assistenziali erogati all'atto dell'entrata  in  vigore
della legge 8 giugno 1990, n. 142, fino alla data e secondo i criteri
definiti dalle indicazioni nazionali in materia.
   2.  Successivamente  a  tale data, le funzioni socio assistenziali
gia' svolte dalle Province saranno esercitate dai  Comuni  singoli  o
associati,  ai  sensi  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base
delle indicazioni  nazionali  e  regionali  che  saranno  fornite  in
materia  per regolamentare il trasferimento dei fondi, del personale,
dei beni immobili e delle attrezzature connessi  all'esercizio  delle
funzioni stesse.