Art. 6. Accordi programmatici tra la comunita' montana e l'U.S.S.L. per la realizzazione di progetti obiettivo in materia socio assistenziale 1. Le Comunita' Montane, oltre alle convenzioni previste dall'art. 37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, possono stipulare con le UU.SS.SS.LL. di appartenenza accordi programmatici per realizzare, anche attraverso la gestione diretta, progetti obiettivo volti a soddisfare particolari e/o contingenti necessita' della popolazione residente nel territorio montano; tali progetti obiettivo devono essere ricompresi negli atti programmatori dell'U.S.S.L.