Art. 6.
     Accordi programmatici tra la comunita' montana e l'U.S.S.L.
     per la realizzazione di progetti obiettivo in materia socio
                            assistenziale
 
   1. Le Comunita' Montane, oltre alle convenzioni previste dall'art.
37 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche
e integrazioni, possono stipulare con le UU.SS.SS.LL. di appartenenza
accordi  programmatici  per  realizzare, anche attraverso la gestione
diretta,  progetti  obiettivo  volti  a  soddisfare  particolari  e/o
contingenti  necessita'  della  popolazione  residente nel territorio
montano; tali progetti obiettivo devono essere ricompresi negli  atti
programmatori dell'U.S.S.L.