Art. 7.
          Riassunzione di funzioni amministrative regionali
 
   1.  Le  funzioni  amministrative  delegate  e  sub  delegate  alle
UU.SS.SS.LL. ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 23
agosto 1982,  n.  20  e  successive  modifiche  e  integrazioni  sono
riassunte dalla Regione.
   2.  La  Regione,  con  apposito  provvedimento  da assumersi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissera'
la data di effettivo inizio dell'esercizio di tali funzioni e le rel-
ative modalita' organizzative, anche  attraverso  la  definizione  di
idonee  strutture  atte  a  garantire  lo  svolgimento delle funzioni
stesse.
   3. Fino alla suddetta data  tali  funzioni  continuano  ad  essere
esercitate  dalle  UU.SS.SS.LL.  secondo i criteri gia' fissati dalla
Regione.