Art. 7. Riassunzione di funzioni amministrative regionali 1. Le funzioni amministrative delegate e sub delegate alle UU.SS.SS.LL. ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche e integrazioni sono riassunte dalla Regione. 2. La Regione, con apposito provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissera' la data di effettivo inizio dell'esercizio di tali funzioni e le rel- ative modalita' organizzative, anche attraverso la definizione di idonee strutture atte a garantire lo svolgimento delle funzioni stesse. 3. Fino alla suddetta data tali funzioni continuano ad essere esercitate dalle UU.SS.SS.LL. secondo i criteri gia' fissati dalla Regione.