Art. 8.
      Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio
                            assistenziali
 
   1. L'art. 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' cosi'
sostituito:
 
                              "Art. 35.
      Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio
                            assistenziali
 
   1.  Il  fondo  per  la gestione dei servizi socio assistenziali e'
destinato al mantenimento dei servizi esistenti, al loro  sviluppo  e
alla promozione di nuovi servizi e viene ripartito annualmente tra le
UU.SS.SS.LL.  e  il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio
Regionale  su  proposta  della  Giunta  Regionale,   in   base   alle
indicazioni del Piano Socio Sanitario Regionale e tenendo conto:
     a)   della  popolazione  residente  secondo  i  dati  I.S.T.A.T.
dell'ultimo  anno  disponibile  e  della  presenza   sul   territorio
dell'U.S.S.L.  di  immigrati da paesi extra comunitari e di rifugiati
politici;
     b) delle caratteristiche del territorio;
     c) della scelta di privilegiare  il  finanziamento  dei  servizi
gestiti in forma associata;
     d)  dell'attuazione  del Piano di Attivita' e di Spesa nel corso
dell'anno precedente, secondo quanto indicato nella relazione annuale
di cui all'art. 12 della legge regionale 23  aprile  1990,  n.  37  e
sulla base dell'effettivo avvio dei servizi programmati;
     e)  dell'attivazione  o sviluppo di nuovi servizi previsti nella
delibera annuale di attuazione del Piano di Attivita' e di Spesa;
     f)  dell'esigenza  di  riequilibrio  nella  destinazione   delle
risorse.
   2.  I Comuni, quali titolari delle funzioni socio assistenziali ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatte  salve  le  competenze
dello   Stato   e  della  Regione  in  materia  socio  assistenziale,
garantiscono il finanziamento dei servizi socio assistenziali per  la
quota non coperta dalla Regione e dagli altri soggetti previsti dalla
legge,  compresi  gli  utenti  dei servizi ai sensi dell'art. 33- bis
della presente legge.
   3. Il  riparto  annuale  dei  contributi  regionali  terra'  conto
dell'impegno  finanziario  e  organizzativo  dei  Comuni, sviluppando
l'azione promozionale della Regione mediante contributi proporzionati
agli investimenti finanziari dei Comuni stessi.
   4. La Regione, entro il 30 novembre, comunica alle UU.SS.SS.LL. le
somme da iscrivere nel bilancio di  previsione  dell'anno  successivo
che,  di  norma,  non  devono  essere inferiori a quelle dell'anno in
corso, incrementate del tasso d'inflazione programmato.
   5. La Regione predispone il riparto definitivo del Fondso  per  la
gestione  dei  servizi socio assistenziali tra le UU.SS.SS.LL. previa
verifica delle deliberazioni annuali predisposte  dalle  UU.SS.SS.LL.
ai  sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e,
comunque, entro il 30 giugno di ciascun anno.".