Art. 8. Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali 1. L'art. 35 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20, e' cosi' sostituito: "Art. 35. Ripartizione del fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali 1. Il fondo per la gestione dei servizi socio assistenziali e' destinato al mantenimento dei servizi esistenti, al loro sviluppo e alla promozione di nuovi servizi e viene ripartito annualmente tra le UU.SS.SS.LL. e il Comune di Torino, con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, in base alle indicazioni del Piano Socio Sanitario Regionale e tenendo conto: a) della popolazione residente secondo i dati I.S.T.A.T. dell'ultimo anno disponibile e della presenza sul territorio dell'U.S.S.L. di immigrati da paesi extra comunitari e di rifugiati politici; b) delle caratteristiche del territorio; c) della scelta di privilegiare il finanziamento dei servizi gestiti in forma associata; d) dell'attuazione del Piano di Attivita' e di Spesa nel corso dell'anno precedente, secondo quanto indicato nella relazione annuale di cui all'art. 12 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e sulla base dell'effettivo avvio dei servizi programmati; e) dell'attivazione o sviluppo di nuovi servizi previsti nella delibera annuale di attuazione del Piano di Attivita' e di Spesa; f) dell'esigenza di riequilibrio nella destinazione delle risorse. 2. I Comuni, quali titolari delle funzioni socio assistenziali ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatte salve le competenze dello Stato e della Regione in materia socio assistenziale, garantiscono il finanziamento dei servizi socio assistenziali per la quota non coperta dalla Regione e dagli altri soggetti previsti dalla legge, compresi gli utenti dei servizi ai sensi dell'art. 33- bis della presente legge. 3. Il riparto annuale dei contributi regionali terra' conto dell'impegno finanziario e organizzativo dei Comuni, sviluppando l'azione promozionale della Regione mediante contributi proporzionati agli investimenti finanziari dei Comuni stessi. 4. La Regione, entro il 30 novembre, comunica alle UU.SS.SS.LL. le somme da iscrivere nel bilancio di previsione dell'anno successivo che, di norma, non devono essere inferiori a quelle dell'anno in corso, incrementate del tasso d'inflazione programmato. 5. La Regione predispone il riparto definitivo del Fondso per la gestione dei servizi socio assistenziali tra le UU.SS.SS.LL. previa verifica delle deliberazioni annuali predisposte dalle UU.SS.SS.LL. ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 37 e, comunque, entro il 30 giugno di ciascun anno.".