Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 1.760.000.000. 2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di L. 1.760.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di un nuovo capitolo con la denominazione "Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.I.T.O. - S.p.a.", recante la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 1.760.000.000. 3. Alla maggiore spesa, autorizzata dai commi 1 e 2 rispetto a quanto indicato nell'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e pari a L. 60.000.000 si fa fronte mediante destinazione, per pari importo, delle minori somme utilizzate per il finanziamento della quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark - S.p.a. 4. Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 3 settembre 1991 BRIZIO