Art. 2.
 
   1. Per l'attuazione  della  presente  legge  e'  autorizzata,  per
l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 1.760.000.000.
   2.  All'onere,  di  cui  al  comma  1,  si  fa  fronte mediante la
riduzione di L. 1.760.000.000, in termini di competenza e  di  cassa,
dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione
della  spesa  per  l'anno  finanziario 1991 e mediante l'istituzione,
nello stato di previsione medesimo,  di  un  nuovo  capitolo  con  la
denominazione  "Oneri  relativi  all'acquisto  di  nuove azioni della
S.I.T.O. - S.p.a.", recante la dotazione, in termini di competenza  e
di cassa, di L. 1.760.000.000.
   3.  Alla  maggiore  spesa,  autorizzata dai commi 1 e 2 rispetto a
quanto indicato nell'elenco n. 5 allegato al bilancio  di  previsione
per  l'anno  finanziario  1991  e  pari  a L. 60.000.000 si fa fronte
mediante  destinazione,  per  pari  importo,   delle   minori   somme
utilizzate  per il finanziamento della quinta sottoscrizione di nuove
azioni della Promark - S.p.a.
   4.   Il  Presidente  della  Giunta  Regionale  e'  autorizzato  ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 3 settembre 1991
 
                               BRIZIO