Art. 2. 1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 57/76 e' inserito il seguente articolo: "Art. 9. 1. Alle spese per gli interventi finanziari derivanti dall'art. 7- bis, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 85051 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, e con gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri sulla base delle disposizioni della legge finanziaria annuale. 2. La denominazione del capitolo di spesa 85051 e' integrata col seguente testo: "Contributi alle imprese produttive per l'allestimento di impianti di smaltimento di rifiuti speciali". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 23 ottobre 1991 DURNWALDER Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO