Art. 2.
 
   1. Dopo l'art. 8 della legge provinciale n. 57/76 e'  inserito  il
seguente articolo:
 
                              "Art. 9.
 
   1. Alle spese per gli interventi finanziari derivanti dall'art. 7-
bis,  si  fa  fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al
capitolo 85051 dello stato  di  previsione  della  spesa  per  l'anno
finanziario  in  corso,  e  con  gli  stanziamenti sui corrispondenti
capitoli dei bilanci futuri sulla base delle disposizioni della legge
finanziaria annuale.
   2.  La  denominazione del capitolo di spesa 85051 e' integrata col
seguente   testo:   "Contributi   alle   imprese    produttive    per
l'allestimento di impianti di smaltimento di rifiuti speciali".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 23 ottobre 1991
 
                             DURNWALDER
        Visto, p. Il commissario del Governo per la provincia
                Il vice prefetto vicario: PAPPALARDO