Art. 3.
 
   1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  i
Piani  di  conservazione  e  sviluppo  dei  parchi naturali e i Piani
particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale gia' approvati  o
adottati  verranno  adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 12
della legge  regionale  24  gennaio  1983,  n.  11,  come  sostituito
dall'articolo 1 della presente legge, con l'inserimento di specifiche
norme relative alla gestione della fauna selvatica.
   2. La normativa integrativa di cui al comma 1 e' predisposta dalla
Direzione    regionale   delle   foreste   e   parchi,   sentite   le
Amministrazioni comunali interessate, ed approvata  con  decreto  del
Presidente  della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
stessa.
   3. Il parere delle Amministrazioni comunali di cui al comma 2 deve
essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
   4. Sino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma  2,
spetta  all'Ente  gestore  disporre  eventuali  divieti all'esercizio
dell'attivita' venatoria, previa autorizzazione  dell'Amministrazione
regionale.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 19 novembre 1991
 
                              BIASUTTI