Art. 3. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Piani di conservazione e sviluppo dei parchi naturali e i Piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale gia' approvati o adottati verranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con l'inserimento di specifiche norme relative alla gestione della fauna selvatica. 2. La normativa integrativa di cui al comma 1 e' predisposta dalla Direzione regionale delle foreste e parchi, sentite le Amministrazioni comunali interessate, ed approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. 3. Il parere delle Amministrazioni comunali di cui al comma 2 deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Sino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, spetta all'Ente gestore disporre eventuali divieti all'esercizio dell'attivita' venatoria, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trieste, 19 novembre 1991 BIASUTTI