Art. 2.
            Interventi a favore dei traffici multimodali
 
   1.  I  contributi  assegnati  alla  societa'  prevista dalla legge
regionale 11 dicembre 1989, n. 35,  possono  essere  destinati  anche
alla  copertura  delle spese di gestione oltre che alla realizzazione
di singole iniziative o programmi di attivita'.