Art. 4.
   Interpretazione autentica dell'articolo 29 "Contributi a favore
     dell'A.I.O.M." della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22
 
   1. In via di interpretazione autentica l'ammontare dei  contributi
previsti  dall'articolo  29  della legge regionale 14 agosto 1987, n.
22, deve intendersi commisurato all'insieme delle spese previste  per
la   realizzazione   dei  programmi  dell'Agenzia,  ivi  comprese  le
ordinarie spese di gestione dell'Agenzia stessa.