Art. 6. Partecipazione del Friuli-Venezia Giulia all'intesa tra Regioni idroviarie 1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della rete idroviara regionale, nel piu' ampio contesto del sistema idroviario padano-veneto, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aderire all'intesa, prevista dall'articolo 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gia' costituita tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. 2. Le modalita' di partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono regolate a mezzo di apposita convenzione da stipularsi con le Regioni di cui al comma 1.