Art. 6.
              Partecipazione del Friuli-Venezia Giulia
                  all'intesa tra Regioni idroviarie
 
   1. Nel quadro degli interventi diretti al potenziamento della rete
idroviara regionale, nel piu' ampio contesto del  sistema  idroviario
padano-veneto,  l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aderire
all'intesa, prevista dall'articolo 98 del D.P.R. 24 luglio  1977,  n.
616, gia' costituita tra le Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia
e Piemonte.
   2.  Le  modalita'  di  partecipazione della Regione Friuli-Venezia
Giulia sono regolate a mezzo di apposita  convenzione  da  stipularsi
con le Regioni di cui al comma 1.