Art. 7.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del'articolo 1, comma 1,
e dell'articolo 6  fanno  carico  al  capitolo  220  dello  stato  di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991,  che  presenta  sufficiente
disponibilita'.
   2.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  1,  comma  2,  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 600  milioni,  suddivisa  in
ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
   3.  A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 -  e'
istituito  - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.4. - spese correnti -
Categoria 1.6. - Sezione IX - il capitolo 3902 (2.1.162.2.09.20)  con
la  denominazione "Contributi annuali al costituendo organismo per la
promozione  di  un'immagine  unitaria  delle  realta'  dei  trasporti
regionali,  per  la realizzazione dei programmi di attivita' e per le
spese di gestione" e con lo stanziamento complessivo, in  termini  di
competenza,  di  lire  600  milioni, suddiviso in ragione di lire 300
milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
   4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20
gennaio 1982, n.  10,  il  precitato  capitolo  3902  viene  inserito
nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.
   5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni in termini di
competenza si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo
3900 dello stato di previsione precitato.
   6.  Per  le  finalita'  previste  dall'articolo  5,  relativamente
all'Ente autonomo del porto di  Trieste,  e'  autorizzato,  nell'anno
1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.
   7.   Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
   8.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 -  e'  istituito,
alla  Rubrica  n.  14  -  programma  1.5.2. - spese di investimento -
Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3791 (2.1.236.4.09.20)  con
la  denominazione "Contributi pluriennali a favore dell'Ente autonomo
del porto di  Trieste  per  le  spese  sui  mutui  stipulati  per  la
realizzazione   dei  propri  programmi  di  investimento"  e  con  lo
stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni,  corrispondente  alle
annualita' autorizzate per gli anni 1992 e 1993.
   9.  Le  annualita' autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   10. Al predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni,  relativo
alle  annualita'  autorizzate  per  gli anni 1992 e 1993, si provvede
mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3789  dello  stato  di
previsione precitato.
   11.  Per  le  finalita' previste dall'articolo 5, relativamente al
Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune  di  Monfalcone,  e'
autorizzato,  nell'anno  1992,  il  limite  di  impegno di lire 1.000
milioni.
   12.  Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del bilancio regionale nella misura di lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
   13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 -  e'  istituito,
alla  Rubrica  n.  14  -  programma  1.5.2. - spese di investimento -
Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3792 (2.1.234.4.09.20)  con
la  denominazione  "Contributi pluriennali a favore del Consorzio per
lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone  per  le  spese  sui
mutui   stipulati  per  la  realizzazione  dei  propri  programmi  di
investimento"  e  con  lo  stanziamento  complessivo  di  lire  2.000
milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni 1992
e 1993.
   14.  Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1984 al 2006 fanno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   15. Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni,  relativo
alle  annualita'  autorizzate  per  gli anni 1992 e 1993, si provvede
mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3785  dello  stato  di
previsione precitato.
   16.  Per  le  finalita' previste dall'articolo 5, relativamente al
Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, e'
autorizzato, nell'anno 1992, il  limite  di  impegno  di  lire  1.000
milioni.
   17.  Le  annualita'  relative  saranno  iscritte  nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio regionale nella  misura  di  lire
1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.
   18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per  gli  anni 1991-1993 - a decorrere dall'anno 1992 - e' istituito,
alla Rubrica n. 14 - programma  1.5.2.  -  spese  di  investimento  -
Categoria  2.3. - Sezione IX - il capitolo 3793 (2.1.234.4.09.20) con
la denominazione "Contributi pluriennali a favore del  Consorzio  per
lo  sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno per le spese sui
mutui  stipulati  per  la  realizzazione  dei  propri  programmi   di
investimento"  e  con  lo  stanziamento  complessivo  di  lire  2.000
milioni, corrispondente alle annualita' autorizzate per gli anni 1992
e 1993.
   19. Le annualita' autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006  fanno
carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
   20.  Al predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni, relativo
alle annualita' autorizzate per gli anni 1992  e  1993,  si  provvede
mediante  storno,  di  pari importo, dal capitolo 3776 dello stato di
previsione precitato.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 9 dicembre 1991
 
                              BIASUTTI