Art. 5.
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante le seguenti variazioni  allo  stato  di  previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991:
    riduzione  di  L. 230.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 3660 "Contributi per attivita' di promozione culturale e
sovvenzioni  ai  comitati  organizzatori  per  la  realizzazione   di
iniziative culturali di particolare rilevanza;
    riduzione  di  L. 480.000.000 in termini di competenza e di cassa
del  capitolo  9250  "Fondo  di  riserva  per  spese  obbligatorie  e
d'ordine";
    istituzione  del  capitolo  3645 "Adesione della regione all'Ente
autonomo del teatro stabile di Genova"  con  lo  stanziamento  di  L.
710.000.000 in termini di competenza e di cassa.
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.