Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991: riduzione di L. 230.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3660 "Contributi per attivita' di promozione culturale e sovvenzioni ai comitati organizzatori per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilevanza; riduzione di L. 480.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"; istituzione del capitolo 3645 "Adesione della regione all'Ente autonomo del teatro stabile di Genova" con lo stanziamento di L. 710.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.