Art. 10. Contributi per l'impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani 1. Per l'anno 1991, i finanziamenti disponibili per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, di cui all'art. 41 della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1, sono concessi dalla giunta regionale con le modalita' di cui ai successivi commi e per i seguenti interventi: a) realizzazione delle opere concernenti i progetti relativi alle discariche di Busalla, Localita' Birra e Varazze, localita' Ramognina; b) realizzazione delle opere relative agli interventi approvati dalla giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito in legge 29 ottobre 1987 n. 441, della legge regionale 18 febbraio 1988 n. 7, della legge regionale 7 settembre 1988 n. 48, della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 non ancora finanziati e che tuttora abbiano i requisiti per essere ammessi a finanziamento. 2. Gli impianti di cui al comma primo devono servire gli ambiti territoriali indicati nella pianificazione regionale di settore. 3. Al fine della concessione del contributo i comuni di Varazze e Busalla predispongono un programma di gestione degli impianti stessi, comprendente le tariffe da applicare agli altri comuni interessati secondo criteri atti a coprire gli oneri di gestione e di ammortamento. 4. I soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi di cui al comma primo lettera b) devono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla regione ed alla provincia competente, istanza di contributo accompagnata da una relazione tecnica delle opere da realizzare con i relativi costi aggiornati che dimostri la fattibilita' e l'attualita' delle opere stesse in relazione al progetto approvato dalla giunta regionale. 5. La regione e gli Enti locali interessati determinano mediante accordo di programma, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, gli interventi da realizzare con le risorse finanziarie disponibili nonche', per ciascun intervento, l'ammontare del contributo, le relative modalita' di erogazione, i casi di revoca, i soggetti tenuti alla realizzazione, i termini per l'inizio e la fine dei lavori. 6. La provincia competente per territorio e' tenuta a verificare l'attuazione degli interventi. 7. In caso di inadempienza da parte degli enti attuatori la provincia interviene in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.