Art. 10.
              Contributi per l'impianto di smaltimento
                      di rifiuti solidi urbani
 
   1.   Per   l'anno   1991,   i  finanziamenti  disponibili  per  la
realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani, di
cui all'art. 41 della legge regionale  8  gennaio  1990  n.  1,  sono
concessi dalla giunta regionale con le modalita' di cui ai successivi
commi e per i seguenti interventi:
     a)  realizzazione  delle  opere  concernenti i progetti relativi
alle discariche di Busalla,  Localita'  Birra  e  Varazze,  localita'
Ramognina;
     b)  realizzazione delle opere relative agli interventi approvati
dalla giunta regionale ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, del decreto legge 31 agosto 1987
n.  361  convertito  in  legge  29  ottobre  1987 n. 441, della legge
regionale 18 febbraio 1988 n. 7, della legge  regionale  7  settembre
1988  n.  48,  della  legge  regionale 8 gennaio 1990 n. 1 non ancora
finanziati e che tuttora abbiano i requisiti  per  essere  ammessi  a
finanziamento.
   2.  Gli  impianti  di cui al comma primo devono servire gli ambiti
territoriali indicati nella pianificazione regionale di settore.
   3. Al fine della concessione del contributo i comuni di Varazze  e
Busalla predispongono un programma di gestione degli impianti stessi,
comprendente  le  tariffe  da applicare agli altri comuni interessati
secondo  criteri  atti  a  coprire  gli  oneri  di  gestione   e   di
ammortamento.
   4. I soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi di cui al
comma  primo  lettera  b)  devono  presentare  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,  alla  regione  ed  alla
provincia  competente,  istanza  di  contributo  accompagnata  da una
relazione tecnica delle opere da  realizzare  con  i  relativi  costi
aggiornati  che  dimostri  la fattibilita' e l'attualita' delle opere
stesse in relazione al progetto approvato dalla giunta regionale.
   5. La regione e gli Enti locali interessati  determinano  mediante
accordo di programma, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n.
142,   gli  interventi  da  realizzare  con  le  risorse  finanziarie
disponibili  nonche',  per  ciascun   intervento,   l'ammontare   del
contributo,  le relative modalita' di erogazione, i casi di revoca, i
soggetti tenuti alla realizzazione, i termini per l'inizio e la  fine
dei lavori.
   6.  La  provincia competente per territorio e' tenuta a verificare
l'attuazione degli interventi.
   7. In caso di  inadempienza  da  parte  degli  enti  attuatori  la
provincia  interviene  in  via  sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legge 31 agosto 1987  n.  361  convertito  con  modificazioni
nella legge 29 ottobre 1987 n. 441.