Art. 3. Contributi relativi all'adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti 1. La Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, con- cede ai Comuni contributi in conto capitale per l'adeguamento ai sensi della presente legge degli impianti distributivi a luce tarata degli acquedotti esistenti, secondo i criteri stabiliti nel provvedimento di cui all'art. 2, primo comma. 2. I contributi potranno essere concessi nella misura non superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, a partire dall'anno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento di cui al primo comma.