Art. 3.
           Contributi relativi all'adeguamento delle reti
               distributive degli acquedotti esistenti
 
   1.  La  Regione, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, con-
cede ai Comuni contributi in  conto  capitale  per  l'adeguamento  ai
sensi  della presente legge degli impianti distributivi a luce tarata
degli  acquedotti  esistenti,  secondo  i   criteri   stabiliti   nel
provvedimento di cui all'art. 2, primo comma.
   2.   I  contributi  potranno  essere  concessi  nella  misura  non
superiore  all'80  per  cento  delle  spese  ammissibili,  a  partire
dall'anno  successivo  a quello della pubblicazione del provvedimento
di cui al primo comma.