Art. 4.
             Modalita' per la concessione dei contributi
 
   1. I Comuni presentano alla  Regione,  entro  il  termine  fissato
annualmente dalla Giunta regionale, le richieste di contributo di cui
all'art.  3  corredate  dal programma di adeguamento comunale nonche'
dai progetti di attuazione redatti dai soggetti gestori del  servizio
pubblico di acquedotto.
   2.   La  Giunta  regionale,  sentita  la  sezione  competente  per
l'inquinamento delle acque del comitato tecnico per l'ambiente di cui
alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e successive  modificazioni
ed integrazioni, concede i contributi ai Comuni, fissando altresi' le
modalita'  di  erogazione del contributo stesso ai soggetti attuatori
degli interventi.