Art. 4. Modalita' per la concessione dei contributi 1. I Comuni presentano alla Regione, entro il termine fissato annualmente dalla Giunta regionale, le richieste di contributo di cui all'art. 3 corredate dal programma di adeguamento comunale nonche' dai progetti di attuazione redatti dai soggetti gestori del servizio pubblico di acquedotto. 2. La Giunta regionale, sentita la sezione competente per l'inquinamento delle acque del comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, concede i contributi ai Comuni, fissando altresi' le modalita' di erogazione del contributo stesso ai soggetti attuatori degli interventi.