Art. 5 Provvedimenti urgenti per il comune di Genova 1. Per il comune di Genova, in deroga a quanto previsto nell'art. 2, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. I gestori del servizio pubblico di acquedotto che approvvigionano il territorio del comune di Genova presentano, entro i termini fissati dal comune stesso, progetti per l'eliminazione degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata esistenti. 3. Sulla base di tali progetti, il comune approva un programma di adeguamento degli impianti esistenti, fissando i termini e le modalita' di realizzazione. 4. Nel caso l'adozione del programma riguardi interventi che per la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata di altri comuni o soggetti pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 quarto e quinto comma.