Art. 5
            Provvedimenti urgenti per il comune di Genova
 
   1. Per il comune di Genova, in deroga a quanto previsto  nell'art.
2, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
   2.   I   gestori   del   servizio   pubblico   di  acquedotto  che
approvvigionano il territorio del comune di Genova presentano,  entro
i  termini  fissati  dal  comune  stesso, progetti per l'eliminazione
degli impianti distributivi a luce tarata o bocca tassata esistenti.
   3. Sulla base di tali progetti, il comune approva un programma  di
adeguamento  degli  impianti  esistenti,  fissando  i  termini  e  le
modalita' di realizzazione.
   4. Nel caso l'adozione del programma riguardi interventi  che  per
la loro completa realizzazione richiedano l'azione integrata di altri
comuni  o  soggetti  pubblici,  si  applicano  le disposizioni di cui
all'art. 2 quarto e quinto comma.